MINORATI CIVILI DECEDUTI

MINORATI CIVILI DECEDUTI

Nel caso di ratei maturati e non riscossi dagli invalidi deceduti, il pagamento a favore degli eredi richiedenti viene fatto in relazione alle quote che spettano agli eredi legittimi.

Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti ed allo Stato (art. 565 c.c.)

Nel caso di prestazione ancora non liquidata, le prestazioni dovute si calcolano fino alla data del decesso, per frazione di mese, per le pensioni di inabilità e gli assegni mensili agli invalidi parziali, sono dovuti anche i dodicesimi della tredicesima.

Prima di liquidare le rate maturate e non ricosse si deve procedere sempre alla liquidazione della prestazione.

Si precisa che l’istruttoria relativa ai verbali dell’istante deceduto deve essere eseguita tempestivamente.

Nel caso di prestazione già in pagamento i ratei non riscossi si calcolano a mese intero, come per la generalità delle pensioni INPS. Ovviamente, ove spettanti, sono dovuti anche i ratei di tredicesima.


DESTINATARI

I beneficiari sono:

  • coniuge

  • figli

  • ascendenti

  • collaterali dal 3° al 6° grado

  • Stato

Si precisa che, qualora esistano coeredi minorenni, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare a norma dell’ art. 320 del c.c..


LA DOMANDA

La domanda può essere presentata da ciascuno erede per la propria quota o da un solo erede in nome e per conto degli altri.

E’ necessaria la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultano gli eredi aventi diritto;

  • delega autenticata in via amministrativa ai sensi del D.P.R. n.445 del 23/12/2000, di tutti gli eredi, quando gli stessi intendono incaricare uno di essi alla riscossione, oppure procura notarile di tutti gli eredi in favore di altra persona (se il delegato alla riscossione non è erede dell'invalido civile deceduto);

  • il modello 240 dell'Ufficio del Registro relativo alla denuncia di successione (ovvero dichiarazione di responsabilità attestante l'esonero dall'imposta di successione).

Per i decessi avvenuti dopo il 25.10.2001 non è più necessaria la presentazione della denuncia di successione o dell’autocertificazione dell’interessato che dichiara l’assenza di beni immobili nell’eredità (soppressione imposta successioni L. 383/2001, art.13).


SUCCESSIONE LEGITTIMA

(senza testamento) 

     CONIUGE

  • Tutta l’eredità in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle

  • 1/2 se vi è un solo figlio

  • 1/3 se vi sono più figli

  • 2/3 se vi sono ascendenti o fratelli e sorelle
     

     FIGLI

  • Tutta l’eredità in mancanza del coniuge

  • 1/2 se vi è il coniuge ed un solo figlio

  • 2/3 se vi è il coniuge più i figli

     ASCENDENTI  ( concorrono solo in assenza di figli)

  • tutta l’eredità in mancanza del coniuge ( metà ai genitori e la restante parte ai fratelli e alle sorelle)

  • 1/3 se vi è il coniuge


     COLLATERALI DAL 3° al 6° GRADO (solo se non ci sono altri eredi)

     STATO (se l’invalido muore senza lasciare parenti entro il 6° grado)


QUOTA LEGITTIMA

La legge riserva ad alcune categorie di eredi quote del patrimonio del defunto, essi sono:

     CONIUGE al quale spetta

  • 1/2 se non vi sono figli

  • 1/3 se vi è un solo figlio

  • 1/4 se vi sono più figli

      FIGLI cui spetta

  • 1/2 se manca il coniuge e vi è un solo figlio

  • 2/3 se manca il coniuge e vi sono più figli

  • 1/3 se vi è il coniuge ed un solo figlio

  • 1/2 se vi è il coniuge e più figli


     ASCENDENTI (se non ci sono figli) cui spetta

  • 1/3 se non vi è il coniuge

  • 1/4 se vi è il coniuge

Le disposizioni legislative della legittima non sono nulle ma sono soltanto impugnabili con l’azione di riduzione.