Legge 20.02.1958 n. 55 art .1 e 3
E' una prestazione economica erogata a domanda in favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti.
Spetta ai superstiti di lavoratori dipendenti e autonomi deceduti, titolari di un conto assicurativo presso l'Inps o titolari di pensione erogata dall'Inps.
REQUISITI RICHIESTI
REQUISITI CONTRIBUTIVI (DEL DECEDUTO)
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (780 contributi settimanali) o i requisiti per la pensione di invalidità (260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).
REQUISITI SOGGETTIVI (DEI SUPERSTITI)
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Al coniuge superstite. Qualora egli risulti:
-
separato "consensualmente", la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
-
separato "con addebito (per colpa)", la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale. La concessione di tale assegno è rilevabile dalla sentenza di separazione;
-
divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.
N.B.: Nel caso che il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio, al coniuge superstite spetta la pensione ai superstiti solo dopo specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e all'ex coniuge.
Ai figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
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minorenni (fino a 18 anni);
-
inabili di qualunque età e a carico del deceduto;
-
studenti (fino a 21 anni) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa;
-
universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa.
N.B.: La qualifica di studente o universitario non viene meno se l'attività lavorativa svolta ha carattere precario o saltuario e da essa derivi soltanto un piccolo reddito ininfluente per un sostanziale cambiamento della situazione economica.
-
ai figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore;
N.B.: Sono considerati a carico del deceduto i figli:
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione spetta:
-
ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati e a carico del deceduto.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione spetta:
-
ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, a carico del deceduto e non pensionati.
Il titolare di pensione ai superstiti può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all' integrazione al trattamento minimo, all' assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo (SO1) o, eccezionalmente, in carta semplice.
Alla stessa deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, la documentazione indicata sul modulo e, se necessario, le dichiarazioni reddituali.
Se vengono richieste quote di contitolarità per figli inabili deve essere presentato anche il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute del figlio inabile, compilato da un medico.
La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto, se inoltrata dalla vedova.
DECORRENZA
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato.
La stessa decorre dal mese successivo alla nascita, per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
L'importo della pensione è determinato in base alla seguente tabella:
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RICHIEDENTE
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PERCENTUALE della pensione spettante al deceduto (*)
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Solo il coniuge
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60 %
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Solo un figlio
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70 %
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Coniuge e un figlio
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80 %
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Due figli
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Coniuge e due figli
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100 %
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Tre o più figli
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Un genitore
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15 %
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Un fratello o sorella
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Due genitori
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30 %
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Due fratelli o sorell
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(*) L'aliquota si applica anche sulla parte di integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti, la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta integrazione.
INCUMULABILITÀ CON REDDITI DA LAVORO
La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come da seguente tabella:
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AMMONTARE DEI REDDITI
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PERCENTUALI DI RIDUZIONE
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Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.
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25 % dell'importo della pensione
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Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.
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40 % dell'importo della pensione
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Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.
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50 % dell'importo della pensione
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Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
Le pensioni ai superstiti concesse con decorrenza anteriore al 1.9.1995
lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono gli aumenti annuali previsti dalla legge.
L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari.
Tabelle limiti di reddito
ANNO 1999
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Ammontare dei redditi
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PERCENTUALE DI RIDUZIONE
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|
oltre a
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Fino a
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|
Lire 27.699.750
|
Nessuna
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|
Lire 27.699.750
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Lire36.933.000
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25 %
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Lire 36.933.000
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Lire 46.166.250
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40 %
|
|
Lire 46.166.250
|
|
50 %
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ANNO 2000
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Ammontare dei redditi
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PERCENTUALE DI RIDUZIONE
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|
oltre a
|
Fino a
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|
|
Lire 28.142.400
|
Nessuna
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|
Lire 28.142.400
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Lire 37.523.200
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25 %
|
|
Lire 37.523.200
|
Lire 46.904.000
|
40 %
|
|
Lire 46.904.000
|
|
50 %
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ANNO 2001
|
Ammontare dei redditi
|
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
|
|
oltre a
|
Fino a
|
|
|
Lire 28.873.650
Euro 14.911,9958
|
Nessuna
|
|
Lire 28.873.650
Euro 14.911,9958
|
Lire 38.498.200
Euro 19.882,6610
|
25 %
|
|
Lire 38.498.200
Euro 19.882,6610
|
Lire 48.122.750
Euro24.853,3263
|
40 %
|
|
Lire 48.122.750
Euro24.853,3263
|
|
50 %
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ANNO 2002
|
Ammontare dei redditi
|
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
|
|
oltre a
|
Fino a
|
|
|
Euro 15.314,91
|
Nessuna
|
|
Euro 15.314,91
|
Euro 20.419,88
|
25 %
|
|
Euro 20.419,88
|
Euro 25.524,85
|
40 %
|
|
Euro25.524,85
|
|
50 %
|
ANNO 2003
|
Ammontare dei redditi
|
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
|
|
oltre a
|
Fino a
|
|
|
Euro 15.682,68
|
Nessuna
|
|
Euro 15.682,68
|
Euro 20.910,24
|
25 %
|
|
Euro 20.910,24
|
Euro 26.137,80
|
40 %
|
|
Euro 26.137,80
|
|
50 %
|
ANNO 2004
|
Ammontare dei redditi
|
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
|
|
oltre a
|
Fino a
|
|
|
Euro 16.075,02
|
Nessuna
|
|
Euro 16.075,02
|
Euro 21.433,36
|
25 %
|
|
Euro 21.433,36
|
Euro 26.791,70
|
40 %
|
|
Euro 26.791,70
|
|
50 %
|
ANNO 2005
|
Ammontare dei redditi
|
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
|
|
oltre a
|
Fino a
|
|
|
€ 16.396.77
|
Nessuna
|
|
€ 16.396.77
|
€ 21.862,36
|
25 %
|
|
€ 21.862,36
|
€ 27.327,95
|
40 %
|
|
€ 27.327,95
|
|
50 %
|
ANNO 2006
|
Ammontare dei redditi
|
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
|
|
oltre a
|
Fino a
|
|
|
€ 16.675,62
|
Nessuna
|
|
€ 16.675,62
|
€ 22.234,16
|
25 %
|
|
€ 22.234,16
|
€ 27.792,70
|
40 %
|
|
€ 27.792,70
|
|
50 %
|